Correttivo al nuovo Codice degli Appalti: serve riscrivere tutto, con questo testo non cambiamo molto in questo paese.

  • 4 aprile 2017
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Questa mattina si è concluso il lavoro parlamentare sul “correttivo” del nuovo Codice degli Appalti.

Nel merito ho avuto modo di segnalare al Ministro Delrio quelle che secondo me sono le principali criticità del testo restando comunque convinta che il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi è stato un faticoso tentativo di adeguamento del vecchio codice alle direttive imposte dall’Europa nel 2014. Le proposte nono il frutto di personali valutazioni ed soprattutto sul tema del subappalto non mi trovo d’accordo con la posizione che il mio gruppo parlamentare sta portando avanti. A mio avviso molti strumenti del Codice andrebbero completamente riscritti e si dovrebbe voler investire prioritariamente e seriamente prima di tutto sulle competenze del personale della pubblica amministrazione che a vario titolo hanno a che fare con questo settore (RUP, stazione appaltante, commissioni aggiudicativi, ecc) e contestualmente alla digitalizzazione di tutte le procedure.

Sinteticamente ho voluto stigmatizzare l’esiguo tempo messo a disposizione delle commissioni per il confronto su un tema così importante.  Ho poi evidenziato come la previsione di limiti con valore percentuale o numerico nei vari ambiti del Codice sia un errore, perché tale atteggiamento tende a deresponsabilizzare le pubbliche amministrazioni dall’effettivo controllo. Sarebbe necessario investire nella PA e nella formazione dei soggetti che lavorano ai bandi e alle banche dati.

Andando al primo numero, la soglia del 30% del subappalto è, a mio avviso, sbagliato, sia per non ce lo impongono le direttive, sia perché la stazione appaltante ed il RUP devono entrare nel merito delle competenze e delle attrezzature delle imprese aggiudicativi.

In merito alla qualificazione delle imprese il codice prevede il riferimento ai migliori 3 anni degli ultimi 5, tali numeri non sono indicativi perché un’opera potrebbe non essere stata realizzata per motivi indipendenti dall’impresa e per certi tipi di appalti gli ultimi 5 anni non sono un tempo sufficiente per dimostrare la competenza di un’impresa.

L’altro numero che il codice prevede è quello che le imprese aggiudicativi nel momento in cui devono indicare le tre subappaltatrici; l’impresa che si aggiudica la gara dovrebbe, invece di garantirsi esclusivamente che le 3 subappaltatrici abbiano tutta la documentazione regolare, dovrebbe indicare anche le qualificazioni o le competenze delle aziende a cui ricorre per il subappalto.

Altro argomento che dovrebbe rivisto con estrema razionalità è relativo all’interconnessione tra l’avvalimento, le SOA e il subappalto. Ritengo che creare dei meccanismi premiali nei i rapporti tra imprese può essere uno strumento per garantire che l’avvilimento non si riduca ad un mero scambio economico tra imprese ma che invece sia collegato all’esecuzione dell’opera.

In riferimento all’art. 20 ho inoltre evidenziato che sono pervenute numerose segnalazioni e che anche in questo correttivo non sono previsti limiti entro cui le amministrazioni possono avvalersi di questo strumento.

Diverse valutazioni hanno riguardato il ruolo di ANAC. La proposta è quella di migliorare il valore di Anac: quest’ultima dovrebbe proporre le linee guida al ministero che, a sua volta, dovrebbe procedere poi all’approvazione.

Molti tecnicismi e burocrazie sono superabili avviando immediatamente una procedura digitale per tutte le procedure di gara. Non mi riferisco al sistema Consip ma ad un sistema in cui gli addetti ai controlli possano confrontare le informazioni. Questo tema si collega anche al dibattito pubblico che deve essere obbligatorio se l’appalto è superiore al milione di euro.

Sulle opere di urbanizzazione c’è un disallineamento tra codice dell’edilizia e il codice degli appalti, laddove nel primo si prevede la possibilità di frazionamento dell’opera. E’ necessario, quindi, un coordinamento tra i due regimi.

In riferimento all’articolo 95, ho proposto che finché non si ha la qualificazione delle stazioni appaltanti si può prevedere un periodo transitorio in cui la soglia sia portata a 2 e mezzo.

Inoltre sempre sull’art. 95 del Codice ho proposto l’abrogazione dei commi 14a e 14b che consentono di proporre delle varianti dei progetti agli operatori economici che si sono aggiudicati un appalto.

 

Allego quindi la bozza che ho preparato e nei prossimi giorni capiremo meglio come il governo e la maggioranza vorrà porsi rispetto a questo correttivo.

Video dell’audizione.

 

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