Appalti privati: si ad una maggiore partecipazione delle imprese, ma si valutino le offerte sulla base delle effettive capacità professionali, tecniche ed economiche di ciascun operatore. Le nuove norme vanno applicate tutelando il principio di concorrenza

  • 5 luglio 2017
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In tema di appalti privati, le forme di aggregazione tra lavoratori o professionisti non possono rappresentare un valore in sé che attribuisce vantaggi nella valutazione, in quanto bisogna considerare come primario per la tutela della concorrenza il fattore delle capacità professionali tecniche ed economiche.

Con la Legge 22 maggio 2017, n. 81, il Parlamento ha approvato le nuove misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale nonché per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il provvedimento, entrato in vigore nel nostro ordinamento lo scorso 14 giugno, disciplina diversi aspetti legati ai rapporti di lavoro autonomo. Tra le varie tematiche oggetto della Legge, specifica attenzione è dedicata alle informazioni e all’accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati.

L’articolo 12 del provvedimento stabilisce, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi  agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali  di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Al comma 3 del citato articolo, poi, si legge che al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste (di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

Durante l’iter di approvazione della Legge in Parlamento, ho ritenuto opportuno sollevare – attraverso la presentazione di un Ordine del Giorno in Assemblea, approvato dal Governo, alcune perplessità in ordine alla portata applicativa della norma in questione, soprattutto per ciò che concerne l’effettiva tutela del principio di concorrenza.

L’espresso «riconoscimento» ai professionisti di costituirsi nelle forme giuridiche indicate dalla norma se, da un lato, può favorire la partecipazione di quest’ultimi ai bandi di gara, dall’altro, può certamente comportare un “vulnus” ai principi comunitari in materia di concorrenza laddove tali aggregazioni siano in grado di determinare, di fatto, un improprio vantaggio in termini di premialità e punteggi per i soggetti medesimi in sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti;

La semplice aggregazione di professionisti in reti di imprese, consorzi ed associazioni non può, difatti, in nessun caso rappresentare un elemento che sia in grado di incidere in maniera rilevante sulla assegnazione dei punteggi; la valutazione delle offerte non può che essere ancorata esclusivamente alle effettive capacità professionali, tecniche ed economiche degli operatori che partecipano ad un bando di gara, non bensì al fatto che determinati soggetti si siano aggregati nelle forme giuridiche previste dalla norma.

Ho chiesto, pertanto, al Sottosegretario di Stato lavoro e politiche sociali, Dott. Bobba Luigi, di valutare l’opportunità di garantire, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza, una corretta interpretazione di questa norma al fine di evitare il prodursi di effetti distorsivi in sede di valutazione delle offerte da parte delle stazioni appaltanti escludendo, nello specifico, che il riconoscimento della possibilità per i professionisti di aggregarsi secondo le forme giuridiche indicate possa configurarsi come requisito di premialità e/o rilevare ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

Mi aspetto che il Governo tenga fede a questo impegno, a tutela delle imprese e dei professionisti e della tenuta stessa del mercato degli appalti nel nostro paese!

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