Il governo è contro l’abusivismo solo a parole, la leggina siciliana non è stata impugnata

  • 28 ottobre 2017
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Ho provato a bloccare l’art. 49 del collegato alla legge di stabilità della regione siciliana approvata con la LR 16/17. Il Governo, nonostante mi avesse rassicurato a livello informale, alla fine ha deciso di non impugnare la legge di fronte alla Corte costituzionale. Appellandosi a questioni tecniche e ignorando le norme costituzionali, il Ministro Galletti, il Sottosegretario Bressa e tutto il governo si rendono complici del regalo elettorale agli abusivi ideato dall’Assemblea Regionale Siciliana.

Abbiamo assistito in occasione del ritiro della legge Falanga e ancora prima, in estate, a vuoti slogan contro l’abusivismo edilizio, ma nella pratica la politica si dimostra ancora una volta complice dell’illegalità e ambigua nell’affrontare questo grave problema di tutela del territorio.

“Il consumo del suolo resta un problema aperto così come l’abusivismo. Siamo tutti consapevoli che al valore della salvaguardia dobbiamo associare il valore della cura del nostro paesaggio”. Queste sono le parole del Premier Paolo Gentiloni agli Stati generali del Paesaggio. Il nostro capo del governo dimostra grande incoerenza così come il ministro Graziano Delrio che ad Agosto aveva detto “Bisogna fare le demolizioni” in più di un’occasione: http://bit.ly/2vY22cz http://bit.ly/2vhqssq . Perché allora non hanno impugnato la leggina siciliana blocca demolizioni? Forse perché in Sicilia si vota? Perché per il governo un tecnicismo previsto dal codice dell’edilizia vale di più dell art. 9 della costituzione? A quale paesaggio si riferisce Gentiloni? Forse a quello lunare?

L’articolo va ad aggiungere al codice dell’edilizia, (dpr 380/2001, recepito in sicilia solo lo scorso anno con la LR 16/2016, 15 anni dopo) un articolo aggiuntivo (il 21-bis) che recita:

 “Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, e dell’articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli organi istituzionali di governo dell’ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale)”

Peccato che gli organi politici non abbiano alcuna competenza diretta nell’emissione visto che il comma 8 dell’art. 31 del codice dell’edilizia recita:

“In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita’ giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.”

La regione sapendo che il testo unico dell’edilizia delega le regioni ad auto-regolamentarsi in tema di poteri sostitutivi, ha scritto:

1)  una norma con cui da una parte dichiara che la regione invierà i commissari ad acta se relativamente alle ordinanze di demolizione (previste dal codice dell’edilizia all’art. 31) l’organo politico (sindaci, giunte e consigli comunali) è inadempiente…e come detto gli organi politici non hanno competenza

2) leggendo la norma essa dice, di conseguenza, che la regione non manderà i commissari quando saranno inadempienti I VERI RESPONSABILI DELL’EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE, ovvero i funzionari degli uffici tecnici.

Su questo tema avevo prima depositato un’interrogazione parlamentare, che ho poi convertito in interpellanza urgente, ed a cui il governo mi ha risposto lo scorso 6 ottobre.

Il sottosegretario alle questioni regionali Bressa sostiene che le mie valutazioni rientrino nelle interpretazioni politiche  e non tecniche poiché di fatto non c’è una norma che impedisce di emettere le ordinanze di demolizione. Vero, ma questo è rimandato alla buona volontà dei funzionari ed all’indirizzo politico dell’amministrazione di turno pro o contro l’abusivismo.

La situazione dell’abusivismo è arrivata a questo punto perchè appunto gli uffici tecnici non emettono le ordinanze di demolizione e non le emettono perchè la politica locale non vuole inimicarsi il suo elettorato e giustifica tale inadempienza con la mancanza dei fondi per effettuare le demolizioni.

Anche questo è un falso problema poiché i fondi ci sono. Sono previsti dall’art. 31 comma 4-bis del codice dell’edilizia (mio emendamento approvato con lo sblocca italia: commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 31) e sono previsti anche:

dal fondo della Cassa Deposito e Prestiti (previsto dall’art. 32 DL 269/03)

dal fondo di 10 min previsto dall’ultimo collegato ambientale (art. 52 L 221/2015)

Questa inadempienza, costituisce danno erariale grazie al mio emendamento approvato con lo sblocca italia e la corte dei conti lo ha detto più volte: vedete pag 23 dell’inaugurazione dell’anno giudiziario   e lo ha dichiarato anche il procuratore Patronaggio di Agrigento (vedi articolo allegato).

Qui l’iter di approvazione della norma regionale

Ecco a voi la leggina per ingolfare le procure.

Infine, inutile dire che questa mancata impugnativa fa un regalo grandissimo a Giancarlo Cancelleri, che si è espresso in favore dell’Abusivismo di Necessità (cambiando versione 3/4 volte), ma soprattutto ha nominato come assessore agi enti locali l’ex sindaco di Licata Cambiano, che è stato investito dai giornalisti dallo scudo del “sindaco anti abusivismo”, quando in realtà ha fatto solo ciò che le procure lo hanno costretto a fare, anche grazie a miei puntuali esposti . In realtà Cambiano si era candidato per portare avanti il lavoro del suo ex sindaco, che voleva rivendere gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale ai legittimi proprietari a cifre ridicole.

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